NEWS E PILLOLE DI ... SAGGEZZA

(pagina aggiornata periodicamente)

 

INNANZITUTTO RACCOMANDIAMO DI:

Rivolgersi a professionisti del settore

Verificare iscrizione dei mediatori al Ruolo presso la CCIAA

Pretendere sempre massima discrezione

Formalizzare qualsiasi proposta o contratto sempre in forma scritta

 

NEWS:

ANDAMENTO PREZZI IMMOBILIARE:

Pubblicato da: ISTAT il 14 settembre 2011:

Nel secondo trimestre 2011 il costo di costruzione di un fabbricato residenziale aumenta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e del 3,3% rispetto al secondo trimestre 2010.
I contributi maggiori alla crescita tendenziale dell’indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale vengono dai prezzi dei materiali da costruzione(+1,8 punti percentuali) e dal costo della mano d’opera (+1,4 punti percentuali).

 

 

Da: "L'Agente Immobiliare"

 

 

DA :"AGENZIA DELLE ENTRATE"

opuscolo n.5 - 2007 "L'AGENZIA INFORMA"

LA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Nel rogito riguardante la compravendita della casa le parti devono inserire una “dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà” in cui segnalare:

– le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ecc.) del corrispettivo;

– se per l’operazione si è ricorso ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi

del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del

legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante

che ha operato per la stessa società, la partita IVA, il codice fiscale, il numero di iscrizione

al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio;

(attenzione, esattamente la persona con cui avete parlato e trattato, non il Legale Rappresentante il cui nome magari appare solo nel Rogito Notarile!!!!!)

– le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa.

L’omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comporta (oltre all’applicazione della sanzione

penale) l’assoggettamento, ai fini dell’imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti.

In sostanza, l’ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell’immobile, anche se le parti

avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa

da 500 a 10.000 euro. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione,

il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

L’AGEVOLAZIONE PER LE COMMISSIONI IMMOBILIARI

Dal 1° gennaio 2007, è possibile detrarre dall’Irpef il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti

ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad

abitazione principale.

La detrazione è fruibile per un importo comunque non superiore a 1.000,00 euro e la possibilità di portare

in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno d’imposta. Se l’acquisto è effettuato da

più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000,00 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari

in ragione della percentuale di proprietà.

 

 

 

 

 

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.....ALLA PROSSIMA.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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