Nel rogito riguardante la compravendita della casa le parti
devono inserire una “dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà” in cui segnalare:
– le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ecc.) del
corrispettivo;
– se per l’operazione si è ricorso ad attività di mediazione e,
in caso affermativo, tutti i dati identificativi
del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione
sociale ed i dati identificativi del
legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica,
ovvero del mediatore non legale rappresentante
che ha operato per la stessa società, la partita IVA, il codice
fiscale, il numero di iscrizione
al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di
commercio;
(attenzione, esattamente la persona con cui avete
parlato e trattato, non il Legale Rappresentante il cui nome magari appare solo
nel Rogito Notarile!!!!!)
– le spese sostenute per detta attività, con le analitiche
modalità di pagamento della stessa.
L’omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comporta (oltre
all’applicazione della sanzione
penale) l’assoggettamento, ai fini dell’imposta di registro, ad
accertamento di valore dei beni trasferiti.
In sostanza, l’ufficio applicherà le imposte sul valore di
mercato dell’immobile, anche se le parti
avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale.
Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa
da 500 a 10.000 euro. In caso di assenza dell’iscrizione al
ruolo di agenti di affari in mediazione,
il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione
all’Agenzia delle Entrate.
L’AGEVOLAZIONE PER LE COMMISSIONI IMMOBILIARI
Dal 1° gennaio 2007, è possibile detrarre dall’Irpef il 19%
degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti
ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto
dell'unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale.
La detrazione è fruibile per un importo comunque non superiore a
1.000,00 euro e la possibilità di portare
in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno
d’imposta. Se l’acquisto è effettuato da
più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000,00
euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari
in ragione della percentuale di proprietà.